Con la sentenza del 12 dicembre 2017 n. 29810 la Corte di Cassazione ha sancito la nullità delle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI.
L'Associazione Bancaria Italiana infatti ha predisposto un modulo di contratto di fideiussione che poi è stato utilizzato per un lunghissimo periodo da tutte le banche italiane. Tale operazione costituisce un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, comma 2, lett. A) della Legge 287/1990.
La nullità della fideiussione determina la completa liberazione del fideiussore.
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La Cassazione ha affermato che: "In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art.2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, articoli 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza."
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